Con la riforma della figura dell’imprenditore agricolo del 2001 sono state ampliate le attività che questi può esercitare.
In particolare, il legislatore ha voluto indicare una serie di attività che ha definito “connesse” all’attività agricola principale, legata alle tradizionali attività di coltivazione e allevamento.
Tali attività sono state descritte al terzo comma dell’articolo 2135 che recita:
“Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 44/E del 2002, ha fornito un primo orientamento sull’inquadramento di tali attività, precisando che la revisione dell’art. 2135 del c.c. ha portato all’eliminazione dello storico concetto di “normalità”, in base al quale un’attività si poteva includere tra quelle ammesse all’impresa agricola. Il principio della normalità è ora sostituito da quello della prevalenza.
In sostanza, con particolare riguardo alle attività agricole connesse aventi ad oggetto la prestazione di servizi, richiedono due sostanziali requisiti:
- requisito soggettivo: l’imprenditore che svolge tali attività deve essere lo stesso soggetto imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo o del bosco, ovvero l’allevamento di animali;
- requisito oggettivo: devono utilizzare “prevalentemente” attrezzature o risorse dell’azienda “normalmente” impiegate nell’attività agricola principale.
Circa il concetto di “normalità” delle risorse impiegate, l’Agenzia ha precisato che “è da considerarsi “normale” l’impiego in via continuativa e sistematica di tali attrezzature nell’attività agricola principale; al contrario, non sarà qualificato come “normale” l’utilizzo occasionale e sporadico nell’attività
agricola principale di attrezzature che, invece, sono impiegate con cadenza di continuità e sistematicità al di fuori dell’attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento”.
In sostanza, le risorse e le attrezzature agricole non devono essere impiegate nell’attività connessa in misura prevalente rispetto all’utilizzo operato nell’attività agricola di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento.
L’Agenzia è ritornata a fornire chiarimenti sulle attività agricole connesse di servizi, con la Circolare 44/E del 2004, illustrando l’applicazione dell’art. 56-bis del TUIR che introduce il regime forfettario di determinazione del reddito per tali attività.
In tale occasione, l’Agenzia ha precisato che, qualora vengano utilizzate anche attrezzature non normalmente impiegate nelle attività agricole, occorre effettuare un confronto sulla base del fatturato realizzato con l’impiego di ciascuna attrezzatura, al fine di verificare il requisito della prevalenza.
Tale requisito risulta quindi rispettato quando il fatturato derivante dall’impiego delle attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l’utilizzo delle altre attrezzature.
L’Agenzia ha offerto l’esempio di un servizio che comprende l’utilizzo di un trattore (normalmente impiegato nell’attività agricola) e di una mietitrebbia (non normalmente impiegata). Nell’esempio il confronto era dato dal fatturato riconducibile ai due mezzi per il servizio reso:
- Trattore/servizio di trasporti € 10.000
- Mietitrebbia/servizio trebbiatura € 15.000
Anche in base all’esempio proposto, il fatturato dei servizi resi va valutato solo ai fini della determinazione della prevalenza delle risorse impiegate.
Nel caso dell’attività di spalatura neve, normalmente si utilizza un trattore agricolo ed una pala spazzaneve (accessorio). A differenza dell’esempio proposto dall’Agenzia, in tale ipotesi l’unico modo per attribuire ai due elementi (trattore/pala spazzaneve) una quota del valore fatturato è quello di fare una proporzione in base al valore del mezzo impiegato.
In tal caso, se il valore dei mezzi impiegati normalmente nelle attività agricole supera il valore degli altri mezzi impiegati, l’attività è da ritenersi connessa.
Riteniamo segnalare a tal proposito che, a nostro avviso, nel calcolo per determinare la prevalenza delle risorse utilizzate, debba essere presa in considerazione anche l’eventuale manodopera impiegata. Pertanto, qualora per svolgere le attività di spalatura neve fosse impiegato personale dedicato esclusivamente o prevalentemente a tale attività, tale elemento dovrà essere valorizzato al fine di valutare il rispetto della prevalenza.
Conclusioni
Nella formulazione del quesito è stata posta l’attenzione sul fatto che l’impresa abbia separato le attività e operato l’opzione ai fini IVA per la determinazione di tale imposta nei modi ordinari.
Tuttavia riteniamo che sia centrale, affinché tale attività possa rientrare nella tassazione forfettaria ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell’articolo 56-bis del TUIR (come pure per l’applicazione del regime di cui all’articolo 34-bis del Decreto IVA), che le risorse impiegate siano normalmente impiegate nell’attività agricola secondo i principi sopra riassunti e, qualora fossero impiegate anche altre risorse, queste non dovranno assumere carattere prevalente rispetto a quelle normalmente impiegate nell’attività agricola.
Occorre inoltre ricordare che l’Agenzia ha precisato nei citati documenti di prassi che “per rientrare fra le attività agricole connesse, l’attività di fornitura di servizi svolta dall’imprenditore agricolo non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale”.
Occorrerà pertanto tener conto delle attività complessivamente svolte dall’impresa, per comprendere se l’attività agricola è effettivamente l’attività principale, con riferimento alle risorse impiegate.
In particolare, riteniamo debba essere anche valutato se i mezzi “agricoli” impiegati per le attività di servizi siano compatibili e coerenti con le attività agricole svolte.
A tal fine, suggeriamo di monitorare anche le ore/giornate lavoro degli addetti alle attività di servizi.
Pertanto, la società potrà applicare il regime di tassazione disposto dall’articolo 56-bis del TUIR (imponibile pari al 25% dell’imponibile IVA) se svolge un’attività agricola e le prestazioni di servizi fornite utilizzando prevalentemente le “risorse[1]” normalmente impiegate nell’attività agricola e purché tali attività non assumano la connotazione di attività principale.
[1] Intendendo con il termine risorse: mezzi, persone e capitali