Le principali novità della Legge di Bilancio per l’agricoltura

La legge di bilancio ha introdotto delle novità anche per il settore agricolo, alcune delle quali richiederanno un coordinamento con le norme attuali, altre invece, per divenire attuative, necessiteranno dell’emanazione di appositi decreti.

Si elencano di seguito le principali misure per l’agricoltura inserite nella legge di bilancio per il 2019 (legge 145/2018).

BONUS VERDE

La misura, introdotta già nella precedente legge di bilancio, ripropone anche per l’anno 2019 degli incentivi per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati ad uso abitativo (articolo 1, comma 68 L. 145/2018).

L’agevolazione consiste in uno sconto fiscale pari al 36% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 5.000 euro, per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private, nonché per la realizzazione di coperture a verde di giardini pensili. La detrazione massima sarà quindi di 1.800 euro, da ripartire in dieci rate annuali di uguale importo.

Come detto, la detrazione sarà valida per le spese sostenute anche nel 2019 e potrà essere fruita da coloro che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili sui quali sono eseguiti i lavori.

 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI TERRENI AGRICOLI

All’art. 1, commi 654-655 e 656 è stata disposta la possibilità di assegnazione a titolo gratuito di terreni agricoli, per un periodo non inferiore a venti anni, ai nuclei familiari con tre o più figli, purché almeno uno di essi sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30 per cento.

I terreni che potranno essere oggetto della concessione sono rappresentati da una quota del 50% dei terreni a vocazione agricola (disciplinati dall’art. 66, comma 1 del D.L. n. 1/2012) e il 50% dei terreni inseriti nella Banca delle terre abbandonate o incolte (art. 3 del D.L. n. 91/2017).

Per i soggetti beneficiari è inoltre prevista la possibilità di richiedere un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di venti anni, senza l’applicazione di interessi, per l’acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato.

Per questa misura, il MIPAFT istituisce un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per l’anno 2020.

L’attuazione del provvedimento è subordinata all’emanazione di un decreto interministeriale di concerto tra il Ministro delle politiche agricole, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia.

XYLELLA FASTIDIOSA

Il comma 660 incrementa le risorse riservate al fondo previsto dal comma 1-ter dall’art. 23-bis del D.L. n. 113/2016, destinato alle aree colpite dal batterio della Xylella fastidiosa per il reimpianto con nuove piante di olivo resistenti a tale batterio e per i contratti di distretto per la realizzazione di programmi per la rigenerazione dell’agricoltura nei territori colpiti dal batterio.

Il fondo che originariamente prevedeva una dotazione complessiva di 3 milioni di euro (un milione di euro per ciascuna delle annualità 2018-2019 e 2020), ora vede un ulteriore finanziamento di 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019 e 2021.

Pertanto, le risorse complessive messe a disposizione risultano essere 9 milioni di euro, così distribuite:

  • 1 mln di euro per l’anno 2018;
  • 3 mln di euro per l’anno 2019;
  • 3 mln di euro per l’anno 2020;
  • 2 mln di euro per l’anno 2021.

Al successivo comma 661 è prevista una deroga alle disposizioni introdotte a tutela degli alberi monumentali dal D.M. 23/10/2014. Viene quindi disposto che per i territori colpiti dal batterio Xylella, le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 2 del citato decreto non sono applicabili alle piante di olivo insistenti nelle aree identificate nella decisione (UE) 2018/927 della Commissione del 27 giugno 2018.

INCREMENTO DELLE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE DEL LEGNAME

Il comma 662 prevede che entro il 31 gennaio 2019 sia emanato un decreto interministeriale con il quale possano essere aumentate le percentuali di compensazione applicabili al legno ed alla legna da ardere.

FONDO PER LE FORESTE

È istituito un fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l’anno 2019, di 2,4 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,3 milioni di euro per l’anno 2021 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al fine di tutelare, valorizzare, monitorare e diffondere la conoscenza delle foreste italiane (comma 663).

Le modalità di utilizzo dei suddetti fondi dovranno essere definite entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio da un decreto del Ministero delle politiche agricole a seguito di un’intesa in conferenza Stato-Regioni (comma 664).

EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI DELLO SCORSO OTTOBRE e NOVEMBRE

Al fine del ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi metereologici dello scorso ottobre e novembre sarà riconosciuto un voucher nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate entro il limite di spesa annuo complessivo di 3 milioni di euro (comma 665). Potranno accedere a questo contributo soggetti pubblici o privati in qualunque forma costituiti che possiedono o conducono fondi colpiti dai suddetti eventi, per gli interventi di rimozione ed il recupero di alberi o tronchi caduti a seguito dell’evento calamitoso. Le condizioni di accesso al contributo sono demandate ad un successivo decreto interministeriale (Ministro dell’agricoltura e Ministro delle finanze).

ISTITUZIONE DEL CATASTO FRUTTICOLO NAZIONALE

La manovra prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e 3 milioni di euro per l’anno 2020 per l’istituzione di un catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole, distinte in base alle principali colture (commi 666 – 667).

La misura ha l’intento di promuovere la conoscenza delle superfici coltivate in base alle diverse produzioni al fine di aumentare la competitività e consentire una migliore pianificazione agroalimentare, anche al fine di evitare o comunque contenere le sovrapproduzioni.

Le modalità per la realizzazione del catasto frutticolo dovranno essere definite entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio da un decreto del Ministero delle politiche agricole in intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

FONDO PER LA DISTRIBUZIONE DI DERRATE ALIMENTARI ALLE PERSONE INDIGENTI

Per ciascuno degli anni 2019-2020 e 2021 è aumentato di 1 milione di euro lo stanziamento destinato al Fondo per la distribuzione delle derrate alimentati a favore delle persone indigenti (comma 668).

CONTROLLI PER LA TUTELA DEI PRODOTTI “MADE IN ITALY”

La legge di bilancio stanzia i fondi per l’attività di controllo e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della “reputazione” del made in Italy.

A tal scopo, il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (ICQRF) è stato autorizzato a reclutare e ad assumere fino ad un numero massimo di 57 nuovi addetti (comma 669). Il limite di spesa concesso è pari a:

  • 500 mila euro per l’anno 2019;
  • 2,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.

PROGETTI A SOSTEGNO DELL’APICOLTURA

Per gli anni 2019 e 2020, il comma 672 della legge di bilancio destina 1 milione di euro annui per la realizzazione di progetti a sostegno dell’attività apistica che abbiano rilievo a carattere ambientale, sociale, economico e occupazionale. Per l’applicazione della disposizione sarà necessario un decreto attuativo del MIPAAFT che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

RIDUZIONE DELLE ACCISE SULLA BIRRA

Il comma 690 riduce l’accisa sulla birra da € 3,00 a € 2,99 per ettolitro e grado-plato.

Inoltre, i birrifici artigianali di minori dimensioni (produzione annua inferiore a 10.000 ettolitri) godranno di una semplificazione nella definizione del prodotto accertato ai fini del deposito fiscale.

Il prodotto finito sarà accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento. Inoltre, alla birra realizzata nei suddetti birrifici si applica l’aliquota di accisa ridotta del 40 per cento rispetto a quella ordinaria (€ 2,99 / 4 = € 0,7475 per grado-plato). Queste disposizioni però saranno applicabili non appena saranno emanati i decreti attuativi dal MEF.

RACCOLTA DEL TARTUFI E DEI PRODOTTI SPONTANEI DEL BOSCO (NON LEGNOSI).

Numerose le novità in materia fiscale per i produttori e i raccoglitori di tartufi, ma anche per chi raccoglie altri prodotti non legnosi del bosco (commi da 692 a 699).

Nella Tabella A parte I del decreto IVA che identifica i prodotti agricoli, viene introdotto il nuovo punto 15)bis con questa descrizione: “tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.”

Inoltre, i tartufi freschi o refrigerati sono inseriti nella Tabella A parte II-Bis (prodotti ad aliquota IVA al 5%) ed è stato riscritto il punto 20-bis) della Tabella A parte III.

Conseguentemente le aliquote IVA per i tartufi sono le seguenti:

  • l’aliquota IVA ridotta del 5% per le cessioni di tartufi freschi o refrigerati;
  • l’aliquota IVA del 10% per le cessioni di tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato.

Coloro che si dedicano occasionalmente alla raccolta de prodotti spontanei del bosco non legnosi (ATECO 02.30) ed alle erbe officinali potranno pagare un’imposta sostitutiva di € 100 che dovrà essere versata entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento. Rientrano in tale casistica coloro che non superano la soglia di 7.000 euro annui di corrispettivi percepiti dalla vendita dei prodotti raccolti. Alle cessioni effettuate dai soggetti che versano l’imposta sostitutiva di euro 100 non si applica la ritenuta d’acconto alla fonte sulle cessioni dei prodotti (art. 25-quater DPR 600/73). Gli acquirenti, titolari di partita IVA dovranno però emettere un documento d’acquisto indicando gli elementi essenziali della transazione. Per questi “raccoglitori occasionali” viene istituito un apposito regime IVA di esonero, rappresentato nell’art. 34-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Al comma 699 viene inoltre previsto che per i produttori agricoli che gestiscono prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e nei prodotti spontanei previsti dall’art. 3 del decreto legislativo n. 75/2018 (piante spontanee officinali), possono applicare il regime forfettario previsto, dall’art. 1 commi 54 e seguenti della L. 190/2014.

VENDITA DIRETTA

La disciplina della vendita diretta, introdotta dal D.Lgs 228/2001, consente agli imprenditori agricoli singoli ed in forma associata, iscritti nel registro delle imprese, di vendere su tutto il territorio nazionale i prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dall’esercizio dell’attività agricola principale senza soggiacere alla disciplina del commercio al dettaglio di cui al D.Lgs 114/1998.

Fermo restando il requisito della prevalenza, l’unico limite previsto espressamente dalla normativa è che i ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti di terzi non superino nell’anno solare precedente l’importo di 160.000 euro per le imprese individuali e di 4.000.000 di euro per le società.

La disposizione in esame ha creato non pochi dubbi interpretativi, soprattutto in merito alla gamma merceologica dei prodotti agricoli di terzi che l’imprenditore agricolo può vendere nell’ambito della disciplina della vendita diretta.

La norma supera i dubbi interpretativi e, rispetto alla formulazione originaria, introduce la possibilità per produttori agricoli di vendere nell’ambito della vendita diretta di cui all’art.4 del D.Lgs. n. 228/2001 anche prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti dalla propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. In tal caso il produttore agricolo dovrà evitare che il fatturato derivante dalla cessione dei prodotti di terzi sia superiore a quello determinato dalla cessione delle proprie produzioni.

La norma sembra avere carattere innovativo e non interpretativo, pertanto avrà effetto dal 1° gennaio 2019.

Sono inoltre stanziati 500 mila euro per la promozione e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali. (commi 700 e 701).

TITOLO DI CONDUZIONE DEI TERRENI AGRICOLI

Estesa alle aziende agricole ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua la facoltà di non dover disporre di un titolo di conduzione del terreno agricolo ai fini della costituzione del relativo fascicolo aziendale.

In precedenza, l’art. 1-bis del D.L. 91/2014 aveva previsto tale possibilità solo per i terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell’elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per rendere attuativa la disposizione, dovrà essere emanato un decreto interministeriale del Ministro dell’agricoltura e del Ministro dell’ambiente al fine di definire le località interessate. (commi 702-703)

EQUIPARAZIONE FISCALE DEI COADIUVANTI FAMILIARI

Il comma 705 prevede che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.

Gli effetti sull’IMU. Questa disposizione potrebbe porre fine alle pretese di diversi comuni che, in tema di IMU, non riconoscevano l’esenzione per i terreni posseduti e condotti dai coadiuvanti familiari nonostante il fatto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la nota prot. 20535 del 23 maggio 2016 nell’affrontare la problematica del familiare coadiuvante coltivatore diretto, proprietario o comproprietario di terreni agricoli, abbia sostenuto la possibilità di usufruire dell’esenzione IMU anche se i terreni sono condotti dall’impresa di cui è titolare un altro componente della famiglia.

L’esenzione al coadiuvante, secondo il MEF, è applicabile purché siano rispettati entrambi i seguenti requisiti:

  • requisito oggettivo: il familiare coadiuvante ha il possesso del terreno (proprietà o comproprietà) e lo conduce prestando la propria opera nell’ambito dell’azienda agricola di cui è titolare altro membro della famiglia coltivatrice;
  • requisito soggettivo: il coadiuvante del titolare dell’impresa agricola, che esercita direttamente l’attività agricola, risulta iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda, negli appositi elenchi previdenziali, come previsto dall’art. 11 della legge n. 9 del 1963.

Tale orientamento è stato però disconosciuto dalla Cassazione che, con l’ordinanza n. 11979 del 12 maggio 2017, ha negato l’esistenza del requisito di possesso e conduzione in relazione all’applicabilità della presunzione di non fabbricabilità di un’area edificabile di proprietà del coadiuvante agricolo e data in affitto all’azienda agricola del coltivatore diretto.

Gli effetti sull’IRPEF. Con la Legge di Stabilità per l’anno 2017 è stato previsto che, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali” di cui all’art. 1 del D. Lgs. 99/2004.

Letteralmente, erano pertanto esclusi dagli effetti del provvedimento i coadiuvanti familiari dell’imprenditore agricolo, proprietari o comproprietari dei terreni. Tale problematica verrebbe così superata e l’agevolazione potrebbe essere attribuita anche ai coadiuvanti familiari.

Piccola Proprietà contadina (PPC). Le agevolazioni previste dall’articolo 2, comma 4-bis del D.L. 194/2009, ripristinate dalla legge 147/2013, dispongono che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze in favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1%. Inoltre, gli onorari dei notai, relativi ai suddetti atti sono ridotti del 50%.

Con la Legge di Stabilità del 2016 le suddette agevolazioni sono state estese agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere in favore di proprietari di masi chiusi, da loro abitualmente coltivati.

Il comma 907, dell’art. 1 della stessa legge n. 208/2015 ha esteso le agevolazioni PPC a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.

In tal caso, la norma approvata toglierebbe ogni possibile dubbio sulla possibilità di applicare i benefici previsti dalla PPC anche ai familiari del coltivatore diretto che non dispongono di propri terreni.

Il legislatore non ha precisato se la norma abbia anche carattere interpretativo, pertanto le novità introdotte dal comma 705 della Legge di Bilancio dovrebbero sancire il principio di “equivalenze fiscale” dei coadiuvanti familiari del coltivatore diretto solo dal 1° gennaio 2019.

INCENTIVI PER GLI IMPIANTI DI BIOGAS FINO A 300 KW (commi da 954 a 957)

Con la legge di bilancio, fino al riordino della materia, si prevede l’accesso degli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli (anche consorziati) agli incentivi previsti per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico ai sensi del DM 23 giugno 2016.

Gli impianti devono rientrare nel processo produttivo di un’impresa agricola o di allevamento. Gli stessi devono essere alimentati per almeno l’80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto.

L’accesso all’incentivo è subordinato all’autoconsumo in sito dell’energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.

L’accesso agli incentivi potrà avvenire in modalità diretta o con l’iscrizione al registro in base a quanto disposto dal DM 23 giugno 2016. Il primo bando sarà pubblicato il 31 marzo 2019.

Le risorse sono stanziate nel limite di 25 milioni di euro e cesseranno la loro applicazione alla data di pubblicazione dei decreti attuativi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA

Il comma 970 finanzia, per 10 milioni annui nel triennio 2019-2020, il fondo per la montagna istituito dall’art. 2 della legge n. 97/1994. Le somme destinate al fondo sono ripartite tra i territori interessati, tenendo conto dell’esigenza della salvaguardia dell’ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell’estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all’indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e dell’entità dei trasferimenti ordinari e speciali.

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ NON QUOTATE

La legge di bilancio ripropone la facoltà di rivalutare il valore dei terreni, sia agricoli che suscettibili di utilizzazione edificatoria ed il valore delle partecipazioni in società non quotate, sulla base di una perizia giurata di stima assoggettandoli ad imposta sostitutiva, posseduti alla data del 1° gennaio 2019.

L’art. 1, comma 1054 della L. 145/2018, ha rivisto le aliquote in base alle quali definire l’importo dell’imposta sostitutiva nel seguente modo:

  • 10% per le partecipazioni non qualificate detenute al 1° gennaio 2019 e per terreni agricoli ed edificabili;
  • 11% per le partecipazioni qualificate detenute alla medesima data.

Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di lavoro, il comma 1136 della finanziaria ha previsto la proroga al 2020 della data entro la quale deve essere adottato il sistema UNIEMENS anche dal settore agricolo.

Infine, occorre purtroppo segnalare che, salvo interventi successivi, gli sgravi contributivi volti a promuovere forme di imprenditoria giovanile in agricoltura non saranno riproposti per il 2019.

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