Come sarà il settore agricolo dopo la riforma fiscale?

Il 29 agosto 2023 è entrata in vigore la Legge delega per la riforma fiscale con la promessa che, entro dodici mesi, il Governo redigerà nuovi testi unici che riorganizzeranno le disposizioni che regolano il sistema fiscale per settori omogenei.

Inoltre, entro un anno dall’adozione dell’ultimo dei decreti delegati, dovrà essere emanato il Codice del diritto tributario che, come sappiamo, si è prefissato l’obiettivo di migliorare la chiarezza e la conoscibilità delle norme, semplificare il sistema, rendere certi i rapporti giuridici e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione Finanziaria.

Tra i principali punti chiave della riforma fiscale troviamo:

  • la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente;
  • la modifica della disciplina del reddito delle persone fisiche e delle società;
  • la revisione di alcune discipline IVA;
  • la sostituzione dell’IRAP;
  • modifiche ai tributi regionali e locali;
  • interventi in tema di contenzioso tributario;
  • la semplificazione del sistema di riscossione;
  • misure per migliorare il rapporto fisco-contribuente relativamente agli adempimenti tributari.

Per quanto riguarda il mondo dell’agricoltura, pare che finalmente il Legislatore abbia deciso di mettere mano alle norme adeguando la disciplina fiscale alle nuove modalità di produzione agricola.

Infatti, modalità innovative come le colture idroponiche o le vertical farm, notevolmente sviluppate in questi ultimi tempi, pare che troveranno una propria tassazione specifica. Si tratta di metodi di coltivazione, organizzati su più piani, che sfruttano ambienti protetti (serre, fabbricati a destinazione agricola o industriale, commerciale e artigianale) che consentono di ridurre il consumo di acqua, di rendere più salutari i vegetali, e di evitare che le piante vengano distrutte dai cambiamenti climatici.

Va detto che l’art. 2135 c.c., così come attualmente formulato, qualifica il terreno come bene anche solo potenzialmente utilizzabile ai fini della qualificazione delle attività agricole e, quindi, è possibile definire civilisticamente le attività di coltivazione innovative come “agricole”.

Sul piano fiscale, invece, non esiste una normativa specifica e, quindi, si applicano le disposizioni previste per le coltivazioni di vegetali su più piani (che includono la produzione nel reddito agrario solo dei primi due piani) che, però, non sempre risultano adeguate alle vertical farm e alle idroponiche che si estendono su molti più piani.

Sul punto, la delega fiscale intende modificare la disciplina dei redditi agrari prevedendo il riordino della tassazione su base catastale delle attività agricole di coltivazione includendo anche le tecniche più evolute. Chiaramente, l’estensione della tassazione catastale a tali nuove attività comporterà anche la precisa individuazione dei limiti oltre i quali l’attività esercitata sarà produttiva di reddito d’impresa.

Dal testo della delega emerge anche la previsione della possibilità di ricondurre alla nozione di attività agricola le attività di coltivazione e di allevamento dalle quali si ottengono beni, anche immateriali, che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.

Importante, sotto questo aspetto, sarà la regolamentazione dei crediti da carbonio, veri e propri titoli negoziabili che certificano la riduzione delle emissioni globali di CO2.

La cessione di tali crediti, laddove derivanti da attività di coltivazione o allevamento, potrà essere qualificata come attività agricola e assoggettata a tassazione semplificata.

Infine, pare che verranno introdotti procedimenti digitali per l’aggiornamento in catasto delle colture effettivamente praticate.

È stata poi confermata la previsione di incentivare lo svolgimento di attività agricole da parte di pensionati e di soggetti con reddito complessivo di ammontare modesto. L’operazione richiederà che venga revisionato il regime fiscale dei terreni interessati.

D’altro canto, anche per i redditi dei fabbricati saranno previste alcune misure. È prevista la possibilità di estendere la cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo. Se così fosse si andrebbe ad uniformare il trattamento fiscale delle locazioni, estendendo la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva anche nel caso di locazione di immobili commerciali.

Per quanto riguarda i redditi di natura finanziaria viene superata la distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi, prevedendo un’unica categoria reddituale. Viene confermato che la tassazione dei redditi finanziari non sarà soggetta ad IRPEF e sarà garantita l’aliquota di tassazione attualmente prevista per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati (12,5%).

Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati si dispone la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai fringe benefit.

Per i redditi di lavoro autonomo è prevista la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un’eventuale riduzione della ritenuta d’acconto per i lavoratori autonomi, gli imprenditori individuali e tutti i contribuenti cui si applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).

Per i redditi d’impresa, si prevede un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria.

Infine, per i redditi diversi, i decreti delegati dovranno prevedere la stabilizzazione dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene delle plusvalenze.

Gli imprenditori agricoli individuali che adottano il regime di cui agli articoli 56, comma 5, e 56 bis TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti, avranno accesso anche al regime agevolato della c.d. flat tax incrementale.

Si tratta dell’agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 55 e successivi, Legge n. 197/2022) in base alla quale, solo per il 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che sono in regime forfettario, possono applicare, in sostituzione delle aliquote IRPEF per scaglioni di reddito, un’imposta sostitutiva calcolata con l’aliquota del 15%.

Questa aliquota verrà applicata sulla base imponibile che dovrà essere inferiore a 40.000 euro, data dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

Insomma, da quanto è possibile leggere nel testo della delega fiscale è evidente che vi sia l’intenzione di interviene su tutte le categorie di reddito: redditi agrari, redditi dei fabbricati, redditi di natura finanziaria, redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa e redditi diversi.

Vedendo le novità previste per il settore dell’agricoltura è opportuno evidenziare che questa riforma fiscale riduce la pressione fiscale e burocratica che ad oggi grava sulle aziende agricole e, soprattutto, valorizza il ruolo che l’agricoltura italiana ha nella salvaguardia dell’ambiente e il contrasto dei cambiamenti climatici.