Risultato epocale per gli allevatori di galline ovaiole: riconosciuta la manipolazione delle uova acquistate da terzi

28 Aprile 2026

Con la Risposta all’interpello n. 909-121/2026, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che le operazioni di cernita, selezione, classificazione e confezionamento delle uova effettuate presso un centro di imballaggio autorizzato costituiscono attività di manipolazione ai sensi dell’art. 56-bis del TUIR, anche quando riguardano uova acquistate da terzi in misura non prevalente rispetto a quelle prodotte dall’azienda.

Si tratta di un chiarimento di particolare rilievo ottenuto da una Società di allevamento di galline ovaiole, che consente di superare una criticità interpretativa esistente da anni in questo settore.

Il problema interpretativo: rischio di qualificazione commerciale dell’attività

Prima della presentazione dell’interpello, la possibilità di acquistare uova da terzi e commercializzarle dopo le lavorazioni del centro di imballaggio non era assistita da un chiaro inquadramento fiscale.

Poiché le uova non sono comprese tra i prodotti indicati nel D.M. 13 febbraio 2015, vi era il rischio che tali operazioni venissero considerate:

  • attività commerciale autonoma;
  • non riconducibile alle attività agricole connesse;
  • potenzialmente incompatibile con il regime civilistico e fiscale dell’impresa agricola.

Per una “società agricola”, questo rischio assumeva un rilievo ancora più grave dato che tale qualifica richiede l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. (art. 2, D.Lgs. 99/2004)

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna: attività di manipolazione ai sensi dell’art. 56-bis TUIR

Con la risposta resa alla Società istante, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che:

  • le operazioni effettuate nel centro di imballaggio costituiscono attività di manipolazione;
  • tali operazioni possono riguardare anche uova acquistate da terzi (la condizione essenziale è la non prevalenza quantitativa rispetto alle uova prodotte dall’azienda);
  • i relativi proventi rientrano nel regime forfetario previsto dall’art. 56-bis del TUIR, pertanto, il reddito imponibile è determinato applicando il coefficiente del 15% sui corrispettivi.

Questo consente alla società istante di integrare la propria produzione mantenendo un regime fiscale particolarmente semplificato.

Riconoscimento della natura agricola dell’attività ai sensi dell’art. 2135 c.c.

Un effetto ancora più rilevante della risposta all’interpello riguarda il riconoscimento della natura agricola dell’attività svolta.

Infatti, l’inquadramento delle operazioni di centro imballaggio come attività di manipolazione consente di ricondurle tra le attività agricole connesse previste dall’art. 2135 del codice civile, purché rispettato il requisito della prevalenza della produzione propria.

Come per le altre attività agricole connesse di trasformazione e manipolazione, anche nel caso in esame, il centro di imballaggio può essere un soggetto terzo, senza inficiare la natura dell’operazione in capo all’impresa agricola committente.

Per la Società Agricola istante questo significa che:

  • l’acquisto di uova da terzi non determina lo svolgimento di attività commerciale autonoma;
  • resta integra la natura agricola dell’attività esercitata;
  • viene preservata la coerenza dell’assetto civilistico dell’impresa.

Effetti determinanti sulla qualifica di società agricola e sul mantenimento dello status di IAP

Il chiarimento assume un rilievo ancora più importante se si considera che le società agricole possono mantenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) solo se esercitano esclusivamente attività agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c.

In assenza di questo interpello, l’attività di acquisto e rivendita di uova di terzi avrebbe potuto essere qualificata come attività commerciale, con il rischio concreto di:

  • perdita della qualifica di società agricola;
  • perdita della qualifica di IAP;
  • decadenza dalle agevolazioni fiscali collegate a tale status.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate consente invece alla Società istante di mantenere l’esercizio esclusivo di attività agricola anche in presenza di manipolazione e commercializzazione di uova acquistate da terzi nei limiti della non prevalenza.

Si tratta di un passaggio di rilevanza fondamentale sotto il profilo giuridico e fiscale.

Salvaguardia della ruralità degli immobili aziendali

Ulteriore conseguenza diretta dell’inquadramento dell’attività come attività agricola connessa riguarda la fiscalità immobiliare.

Il riconoscimento operato dall’Agenzia delle Entrate consente infatti alla Società Agricola istante di mantenere:

  • la ruralità dei fabbricati strumentali;
  • il relativo trattamento fiscale agevolato;
  • la coerenza catastale delle strutture utilizzate come centro di imballaggio.

In assenza della risposta positiva fornita dall’Agenzia delle entrate, l’attività avrebbe potuto essere considerata commerciale, con possibili effetti negativi sulla classificazione degli immobili aziendali.

Un risultato di grande rilievo ottenuto grazie all’attività di Consulenzaagricola.it

La risposta favorevole ottenuta rappresenta il risultato di un percorso tecnico-interpretativo sviluppato nell’interesse dell’impresa agricola istante.

Consulenzaagricola.it continua a operare a supporto delle aziende agricole:

  • individuando criticità normative;
  • promuovendo soluzioni interpretative;
  • attivando strumenti di tutela come l’interpello;
  • accompagnando le imprese nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.

Attenzione: Effetti limitati al solo soggetto istante

L’orientamento espresso nella risposta dell’Agenzia delle entrate rappresenta una conferma per le imprese che operano nel settore avicolo per la produzione di uova da consumo.

Come noto, le risposte a interpello producono effetti giuridici vincolanti esclusivamente nei confronti del soggetto istante, pertanto la risposta vincola l’Amministrazione finanziaria solo per l’istante e il caso concreto.

Per gli altri allevatori che si trovano in situazioni analoghe:

  • la risposta non è automaticamente applicabile;
  • non costituisce precedente vincolante;
  • non attribuisce alcun diritto diretto.

Tuttavia, imprese che operano in condizioni analoghe possono valutare la presentazione di un interpello analogo.

In tale ambito, ConsulenzaAgricola.it resta a disposizione delle aziende interessate ad approfondire la propria posizione e verificare la possibilità di attivare lo stesso percorso interpretativo.

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